Voto domiciliare per Referendum del 12 giugno 2022

Ai sensi del Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1, modificato con Legge 7 Maggio 2009, n. 46, possono essere ammessi al voto nella propria dimora: - gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in...
Data:

3 May 2022

Tempo di lettura:

1 min

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Descrizione

Ai sensi del Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1, modificato con Legge 7 Maggio 2009, n. 46, possono essere ammessi al voto nella propria dimora:
- gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile;
- gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
Le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano per le elezioni Amministrative, agli elettori richiedenti che dimorano nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale e per le elezioni Referendarie, agli elettori richiedenti che dimorano nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
L'elettore interessato deve far pervenire tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ossia tra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022, un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora.
La domanda può essere presentata:
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.aglie.to.it
- per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.aglie.to.it
- a mano presso l'ufficio elettorale del Comune previo appuntamento telefonico al numero 0124 330367 int. 1
- per posta ordinaria all’indirizzo: Via Principe Tommaso n. 22 – Agliè

La domanda di ammissione al voto domiciliare, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora ed un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale, copia del documento di riconoscimento e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico di medicina legale, designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. I funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. La certificazione medica deve riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestante, quindi, la sussistenza in capo all'elettore delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, della L. 46/2009.

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Last edit: 23/05/2022 09:05:44

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